IL WHISTLEBLOWING

 

 Il whistleblowing è un’iniziativa all’insegna della trasparenza e della legalità, che consente ai dipendenti e ai soggetti terzi di segnalare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 

  1. comportamenti o condotte tenute in violazione delle norme nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo; 
  2. illeciti civili, penali, amministrativi o contabili (anche presunti e non accertati);
  3. violazioni del Codice Etico;
  4. illeciti rilevanti ex d. lgs. 231/2001 (anche presunti);
  5. violazioni (anche presunte) del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001 e delle procedure aziendali.

 

Clicca qui per fornire la tua segnalazione utilizzando la presente piattaforma in modo anonimo e sicuro attraverso sistemi di “crypting”.

 

In alternativa, clicca qui per essere indirizzato al sito Whistleblowing dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora il segnalante:

 

  • non abbia ricevuto riscontro alla segnalazione effettuata nei termini espressamente previsti dalla normativa;
  • abbia fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna, o alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
  • abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Desideriamo promuovere la trasparenza ed elevati standard etici, quindi le tue informazioni sono preziose per noi.

 

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COS’È IL WHISTLEBLOWING

 

Whistleblowing (letteralmente: "soffiare nel fischietto") indica il contributo offerto da soggetti interni o esterni (whistleblower) alla Società volto alla individuazione e gestione di:

  1. violazioni di norme nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo,
  2. illeciti civili, penali, amministrativi o contabili (anche presunti e non accertati);
  3. violazioni del Codice Etico
  4. di illeciti rilevanti ex d. lgs. 231/2001 (anche presunti);
  5. violazioni (anche presunte) del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001 e delle procedure aziendali.

Quanto viene segnalato deve essere sempre attinente con l'attività della Società/Ente, basato su una solida cognizione dei fatti e delle circostanze evitando di riferire contenuti ingiuriosi, calunniosi o diffamatori che non saranno presi in considerazione, fatta salva ogni azione a tutela del danneggiato.

Sono da evitarsi in ogni caso segnalazioni con l'esclusivo intento di danneggiare o diffamare colleghi.

 

FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER PREVISTE DALLA NORMATIVA ITALIANA

 

L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto l’articolo 54-bis, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata prevista nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

 

L’ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)" con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate informaticamente con sistemi informatizzati e crittografici.

 

L’istituto del whistleblowing è stato da prima riformato dalla legge 179 del 30/11/2017, che ha modificato l’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 e l’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estendendo anche ai dipendenti di società private la possibilità di effettuare segnalazioni whistleblowing.

 

Il D. Lgs. n. 24/2023, attuando la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, ha modificato quanto previsto dall’art. 6, comma 2 bis del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di segnalazioni whistleblowing.

 

In particolare, il D. Lgs. n. 24/2023 ha previsto una specifica tutela rivolta alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

 

QUALI SONO I MIGLIORAMENTI PIÙ INCISIVI?

 

1. Ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione: oltre ai dipendenti, ai dirigenti, ai vertici e agli organi di controllo, possono effettuare segnalazioni anche i soggetti terzi ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori a qualsiasi titolo, i consulenti, i fornitori di beni e servizi, gli appaltatori, i partner commerciali, i volontari, gli stagisti e i tirocinanti, gli azionisti, e in generale coloro che, a qualsiasi titolo, operano per la Società in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

 

2. La segnalazione può essere effettuata dai soggetti sopra indicati anche qualora il rapporto con la Società non sia formalmente sussistente, ossia:

- quando il rapporto lavorativo non è ancora stato avviato (nella fase di selezione o recruiting);

- durante il periodo di prova;

- in seguito allo scioglimento e al termine del rapporto;

 

3. Ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione: la segnalazione può riguardare le violazioni o presunte tali del diritto dell’Unione Europea (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della vita privata e protezione dei dati personali); illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; violazioni (anche presunte) del d. lgs. n. 231/2001 e del Modello 231.

 

4. Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

 

5. Le segnalazioni devono essere presentate attraverso i «canali interni» che le società, con più di 50 dipendenti, devono obbligatoriamente attivare. Se:

 

- il canale di segnalazione interno non è stato attivato;

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione e questa non ha avuto seguito;

- il segnalante ha fondati motivi di temere un rischio ritorsione o un pericolo per il pubblico interesse;

può adire il «canale esterno» attivato da ANAC.

 

6. L’elemento di maggiore innovazione a sostegno tanto del segnalante quanto dei soggetti comunque interessati che potrebbero essere destinatari di ritorsioni è il rafforzamento del sistema di protezione, che si articola nei seguenti principi:

- tutela della riservatezza;

- divieto di comportamenti ritorsivi;

- limitazione della responsabilità rispetto alla diffusione di alcune categorie di informazioni;

- possibilità di adire a misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

 

7. Il Gestore delle segnalazioni:

- deve rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento e di presa in carico della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa;

- deve mantenere le interlocuzioni con il segnalante;

- deve fornire riscontro al segnalante sulla chiusura dell’attività istruttoria entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento.

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