I. Altri contenuti (accesso civico, dati ulteriori)
ACCESSO CIVICO
L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere alla FISE documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della FISE.
L'accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla FISE, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall’articolo 5-bis del predetto decreto trasparenza 33/2013.
L’accesso civico può essere esercitato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e limitatamente alle attività di valenza pubblicistica delle FSN di cui all’art. 23 dello Statuto del Coni ovvero:
- le attività relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
- le attività relative alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione;
- le attività relative al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici;
- le attività relative all’utilizzazione dei contributi pubblici;
- le attività relative alla prevenzione e repressione del doping:
- le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici;
- le attività relative all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.
Come trasmettere l'istanza di accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
L’istanza di accesso civico semplice va presentata per via telematica utilizzando l’apposito modulo per l’accesso civico semplice indirizzandolo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della FISE a mezzo PEC all’indirizzo segreteria.fise@legalmail.it, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@fise.it o tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Viale Tiziano 74 – 00196 Roma - che provvede tempestivamente all’inoltro dell’istanza medesima alla struttura competente;
Le istanze sono valide se:
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
b) sono sottoscritte con firma autografa sul modulo, e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
c) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica ordinaria o certificata
La richiesta deve contenere l’identità del richiedente e identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto di accesso.
In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della stessa, oppure ricorso al giudice amministrativo.
Come trasmettere l'istanza di accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori
L'istanza di accesso civico generalizzato può essere trasmessa per via telematica utilizzando il modulo per l’accesso civico generalizzato all’Ufficio del Segretario Generale a mezzo pec all’indirizzo segreteria.fise@legalmail.it, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@fise.it o tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Viale Tiziano 74 – 00196 Roma - che provvede tempestivamente all’inoltro dell’istanza medesima alla struttura competente;
Le istanze sono valide se:
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
b) sono sottoscritte con firma autografa sul modulo, e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
c) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica ordinaria o certificata
La richiesta deve contenere l’identità del richiedente e identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto di accesso.
Le richieste sono inammissibili laddove l’oggetto sia troppo generico e tale da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamene irragionevole.
FISE è tenuta a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013.
In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro venti giorni, oppure ricorso al giudice amministrativo.
ACCESSO DOCUMENTALE
L’accesso documentale è disciplinato e trattato secondo le norme e le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2016, n. 184 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2011, n. 143. Di seguito i moduli da utilizzare per l’accesso documentale:
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Registro accessi civici semplici anno 2021