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I. Altri contenuti (accesso civico, dati ulteriori)

ACCESSO CIVICO

 L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere alla FISE documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella sezione “Federazione trasparente” del sito web istituzionale della FISE. 

L'accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla FISE, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza (D.Lgs.33/2013).

L’accesso civico può essere esercitato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e limitatamente alle attività di valenza pubblicistica delle FSN di cui all’art. 23 dello Statuto del Coni ovvero:  

  1. le attività relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
  2. le attività relative alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione;
  3. le attività relative al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici;
  4. le attività relative all’utilizzazione dei contributi pubblici;
  5. le attività relative alla prevenzione e repressione del doping:
  6. le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello,
  7. le attività relative alla formazione dei tecnici;
  8. le attività relative all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

 

Cosa si intende per accesso civico semplice?

È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

Come vanno presentate le richieste di accesso civico semplice ?

Le richieste di accesso sono indirizzate al seguente indirizzo: responsabiletrasparenza@fise.it

La richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Qual è il termine per rispondere alle richieste di accesso civico semplice?

La risposta è fornita entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione.

Cosa fare in caso di ritardo o mancata risposta?

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo al seguente indirizzo: segreteria@fise.it

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

 

Cosa si intende per accesso civico generalizzato?

Il diritto di accesso civico generalizzato, disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Federazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Come vanno presentate le richieste di accesso civico generalizzato?

Le richieste di accesso devono essere indirizzate al Segretario Generale all’indirizzo segreteria@fise.it presso la Segreteria Generale e devono recare nell’oggetto la dizione “accesso civico generalizzato”.

La richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

 

Qual è il termine per rispondere alle richieste di accesso civico generalizzato?

La risposta è fornita entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione.

In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 33/13.

La medesima disposizione stabilisce che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, la Federazione è tenuta a darne comunicazione al controinteressato e al richiedente.

Per consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento della richiesta, i dati e documenti non possono essere inviati prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di accesso da parte del controinteressato (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013; v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 12).

 

Quali sono i limiti e le esclusioni per l’accesso?

Si può escludere o limitare l'accoglimento della richiesta dando opportuna motivazione, se la richiesta attiene ad informazioni/dati/documenti che possono creare un pregiudizio alla tutela degli interessi previsti dall'art. 5-bis, commi 1,2,3, d.lgs. n. 33/2013 (interessi pubblici, interessi privati, segreto di stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge).

In caso di limitazioni parziali ai documenti/informazioni richiesti, si consentirà l'accesso alle altre parti e/o dati del documento.

 

Cosa succede in caso di rigetto totale o parziale dell'istanza o mancata risposta?

 In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame, entro il termine di trenta giorni, all'indirizzo responsabiletrasparenza@fise.it

La Federazione, entro il termine di venti giorni, esamina la richiesta e decide in merito alla stessa.

Nel caso di diniego a tutela degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a) (tutela dei dati personali), la Federazione deve sentire il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

Dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte della Federazione viene sospeso fino al ricevimento del parere e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'art. 116 Codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

 

Modulistica 

 

  1. modello istanza di accesso civico semplice (formato editabile) 
  2. modello istanza di riesame accesso civico semplice (formato editabile)
  3. modello istanza di accesso generalizzato FOIA (formato editabile)
  4. modello istanza di riesame accesso civico generalizzato (formato editabile)

 

Registro degli accessi

Per gli anni 2021 e 2022 la Federazione Italiana Sport Equestri non ha ricevuto istanza di accesso civico.

 

 
 
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