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La Federazione Italiana Sport Equestri informa:


Gli allevatori che vendono puledri non pronti per le gare applicano l’IVA agevolata prevista per l’agricoltura.

Chi alleva cavalli e ha lo status di impresa agricola non deve applicare l’IVA commerciale nelle compravendite di puledri solo perché alcuni sono destinati alle gare sportive. Questo è quanto ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di Pordenone con la sentenza n. 64/2026, che ha dato ragione a un allevatore contro l'Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato all'allevatore l'uso del regime del reddito agrario, sostenendo che la sua fosse a tutti gli effetti un'attività d'impresa: in base alle competenze tecniche specialistiche, al fatto che cavalli fossero destinati alla rivendita per lo sport e l’impianto fosse strutturato con 45.000 mq di pascolo, trattori, rimorchio e dipendenti. In sostanza, secondo l'Agenzia era un’attività troppo "organizzata" per essere agricoltura.


I giudici però non sono stati d'accordo. Il confine tra agricoltura e impresa, hanno spiegato, non dipende da quanto è attrezzata l'azienda né dalla destinazione finale degli animali, ma dalla fase di crescita del singolo cavallo. L'attività diventa commerciale solo quando il puledro, raggiunta l’età consentita dai Regolamenti è stato già avviato alle gare con l’ausilio di istruttori e/o cavalieri specializzati oppure viene ceduto a cavalieri per iniziare l’attività sportiva. Prima di quel momento resta, a tutti gli effetti, un animale da allevamento agricolo.

La decisione non è una novità, ma la conferma di un indirizzo che risale addirittura al 1981, quando due pronunce del Ministero delle finanze (la circolare n. 27 e la risoluzione n. 317) fissarono lo stesso criterio, poi ripreso dall'Agenzia delle Entrate nella guida “La disciplina fiscale dell'allevamento dei cavalli” del 2005.

A rafforzare l'inquadramento agricolo del settore è intervenuto, tra l’altro, di recente anche il legislatore con l’art. 5, comma 4, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 che ha previsto un'IVA agevolata al 5% (contro il 22% precedente) per la vendita dei puledri non destinati alla macellazione, a condizione che le cessioni avvengano entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita.

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