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FISE NEW LOGO DXLa Federazione Italiana Sport Equestri, al fine di fornire ulteriori servizi ai tesserati e agli affiliati, comunica di aver realizzato una breve guida pratica per il trattamento e la gestione ai fini amminstrativi delle trasferte e dei rimborsi spesa, secondo quanto previsto dalla normativa che riguarda il "Lavoro sportivo". 

 

La trasferta

I lavoratori sportivi, ossia i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato e/o i collaboratori coordinati e continuativa (c.d. cococo) di natura tecnico-sportivo o amministrativo-gestionale, sono in “trasferta” se svolgono la propria attività fuori dalla propria sede di lavoro. 

 

La “sede di lavoro” del dipendente o del collaboratore può essere quella stabilita nel contratto di assunzione o nella lettera di incarico o in sua assenza:

  • quella della sede della Federazione/Comitato Regionale/Ente affiliato, o altro domicilio lavorativo su indicazione di colui che conferisce l’incarico;
  • il domicilio fiscale del collaboratore stesso qualora più conveniente in relazione alle indennità ed ai rimborsi spese rispetto alle precedenti ipotesi.

 

Il tragitto casa-lavoro che il dipendente o il collaboratore compie dalla propria abitazione per recarsi presso la sede di lavoro NON può essere considerato parte della trasferta e le eventuali somme corrisposte a titolo di rimborso devono essere considerate reddito di lavoro dipendente/cococo e quindi non esenti.

 

Le indennità e rimborsi per spese durante la trasferta per conto della Federazione o di un Comitato regionale o di un Ente Affiliato

 

È possibile erogare o ricevere somme a titolo di indennità e di rimborso nel caso in cui il lavoratore sportivo sostenga spese per conto della Federazione o del Comitato regionale o di un Ente Affiliato, durante l’attività in trasferta come sopra definita.

 

In linea generale e prescindendo da eventuali franchigie normative, il trattamento contributivo e fiscale di dette somme è differenziato a seconda che l’attività sia svolta o meno nell’ambito del territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro:

  1. nel primo caso (svolgimento attività nel territoriodel comune della sede di lavoro) le somme rientrano nel reddito di lavoro dipendente/cococo e quindi sono soggette ad Irpef/Inps;
  2. nel secondo caso (svolgimento attività fuori del territoriodel comune della sede di lavoro) potremmo avere:

    a) Rimborsi analitici: i rimborsi a “piè di lista” prevedono l’esenzione delle spese sostenute ed analiticamente documentate (fatture, ricevute) e delle spese di vitto e alloggio inerenti alla trasferta di lavoro. Andrà fornita prova che i pagamenti relativi a tali spese siano stati effettuati con strumenti tracciabili ad eccezione delle spese di viaggio con treno, aereo e autobus di linea che possono essere stati effettuati anche con strumenti non tracciabili, fermo restando l’obbligo documentale. 

    b) Rimborsi o “indennità” forfettari: le indennità o rimborsi spese forfettari, inclusi eventuali rimborsi non documentati o non in linea con gli obblighi di tracciabilità, concorrono a formare il reddito del collaboratore come lavoro dipendente/cococo ed è soggetto ad Irpef/Inps, ove applicabile. Nonostante l’indennità non sia legata agli importi effettivamente spesi dal dipendente-collaboratore, dev’essere sempre giustificata da documentazione che comprovi l’effettivo svolgimento della trasferta.

    c) Rimborsi KM: fermo restante l’obbligo da parte del dipendente/collaboratore di giustificare l’effettiva trasferta, i rimborsi KM rientrano nella categoria dei rimborsi analitici a condizione che sia utilizzo un automezzo privato di trasporto (non è necessario che sia intestato al dipendente/cococo). In tali casi è possibile erogare un’indennità chilometrica a rimborso delle spese di utilizzo della autovettura privata, del carburante e quale rimborso per assicurazione e deprezzamento del veicolo per usura. In sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità deve essere determinato avuto riguardo alla percorrenza, basata sul percorso più breve, come stimato da Google Maps, e all’importo dell’indennità KM comunicata per i dipendenti dalla Federazione. 

 

In presenza di compensi erogati a dipendenti/collaboratori con “busta paga”, anche i relativi rimborsi sono da liquidare con Busta Paga. 

 

Per i lavoratori autonomi con partita iva, i rimborsi spese di qualsiasi natura sono soggetti ad Iva ad aliquota ordinaria, ove applicabile (ad es. per i forfettari non c’è iva), e da liquidare previa ricezione della relativa fattura. A differenza dei rimborsi forfettari, i rimborsi spese “analitici” riaddebitati con fattura dal lavoratore autonomo non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto. 

 

Per i lavoratori autonomi senza partita iva valgono le regole già indicate per i dipendenti/collaboratori.

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