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LogoFISELa sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 05054 del 5 giugno 2024 (allegata QUI), ha definitivamente dato ragione alla FISE, difesa dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini, nel contenzioso introdotto dalle segnalazioni dell’ente di promozione sportiva ASI, dalla SEF Italia Ssd (affiliato alla Libertas) e dal Gruppo Italiano Attacchi, a seguito delle quali l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva riaperto un precedente procedimento del 2007 chiuso con impegni e aveva sanzionato la FISE per presunto abuso di posizione dominante nel mercato dell'organizzazione delle gare e per violazione dei precedenti impegni (Provvedimento sanzionatorio prot. n. 0067267 dell’8 ottobre 2019).

 

In particolare, secondo l'Autorità, dalla seconda metà del 2017 FISE avrebbe abusato del proprio ruolo per ampliare l'ambito dell'attività agonistica a sé riservata, e restringere l'ambito dell'attività amatoriale ai danni delle organizzazioni concorrenti.

 

Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 8326/2021, aveva confermato il Provvedimento dell'A.G.C.M., ma il Consiglio di Stato, dopo un articolato contenzioso, ha accolto l'appello della FISE e riformato la sentenza di primo grado e annullato integralmente la sanzione.

 

In particolare, il Consiglio di Stato - condividendo i motivi di appello di FISE - ha contestato all'Autorità di non avere dimostrato né che FISE detenga effettivamente una posizione dominante nel mercato di organizzazione delle gare, né che comunque abbia mai abusato di tale posizione, e ha riconosciuto invece l'importanza dell'utilizzo dei poteri regolatori nella disciplina sportiva federale. Precisamente, nella sentenza si legge che "La sussistenza di poteri speciali in capo a FISE non appare infatti idonea a costituire, di per sé sola, la prova della posizione dominante, avuto riguardo al fatto che tali poteri attengono essenzialmente agli aspetti tecnici e sportivi di ciascuna disciplina", "non potendosi affatto affermare con certezza che nel mercato degli “eventi”, così come individuato dall’Autorità, nonostante FISE detenga un potere regolamentare relativo alle discipline sportive che altri enti non hanno, questa detenga una posizione dominante".

 

Per gli stessi motivi il Consiglio di Stato ha chiarito che "FISE può fissare la soglia di agonismo su determinate discipline, garantire che i propri affiliati e tesserati non partecipino a eventi agonistici fuori dal circuito federale, impedire che i circoli affiliati non organizzino eventi agonistici di terzi (che sono però liberi di operare, fuori dal circuito federale)", senza per ciò incorrere in abuso di posizione dominante, rimanendo i soggetti terzi liberi di organizzare in proprio eventi amatoriali e ludici.

La sentenza, ancora in accoglimento delle contestazioni di FISE, ha poi riconosciuto che comunque (in disparte l'onere istruttorio che incombeva sull'Autorità e che non è stato assolto nel procedimento), la Federazione aveva prodotto numerosi elementi e documenti che "mettono ragionevolmente in dubbio la posizione di dominanza nel mercato di riferimento", così smentendo anche a livello fattuale l'esistenza di una posizione dominante.

 

Infine, il Consiglio di Stato ha escluso che FISE abbia violato i precedenti impegni, considerato che la contestata violazione presupporrebbe il compimento di un abuso sul mercato che invece è stato escluso e non provato dall'Autorità.

L'annullamento integrale del Provvedimento determina il venire meno anche degli obblighi conformativi (pressoché indefiniti e generici), che l'Autorità aveva imposto a FISE, come pure della sanzione (pari a € 451.090,82) che l'Autorità aveva comminato alla Federazione, e che quest'ultima aveva già versato ratealmente e che ora le dovrà essere restituita.

 

La decisione assunta dal Consiglio di Stato con questa sentenza, molto attesa, è senz'altro di rilevante impatto e importanza, perché oltre a confermare la correttezza dell’operato della Dirigenza federale, che mai ha inteso comprimere il mercato o tagliare fuori l'attività amatoriale e che anzi ha sempre valorizzato la promozione dello sport equestre a tutti i livelli, si inserisce in modo innovativo nella più recente giurisprudenza europea e nazionale che si è occupata di ordinamento sportivo e mercato, così aprendo nuovi scenari nei rapporti e negli equilibri tra le Federazioni aderenti al CONI e gli altri organismi sportivi che operano nel mondo dello sport.

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