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Il decreto legge n° 172 del 26 novembre 2021, entrato in vigore lo scorso sabato, prevede nuove disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19; tra queste anche l’introduzione del cosiddetto green pass rafforzatoovvero la certificazione verde che attesta:  

 

  1. a)  l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  2. b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  3. c-bis) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. 

 

 

Il decreto legge entrato in vigore interviene anche su alcuni punti che riguardano l’attività sportiva e in particolare:

- Art. 4, comma 2: dal 6 dicembre 2021 l’introduzione della necessità di certificazione verde (green pass base) per l’accesso agli spogliatoi, anche per le attività all’aperto;

 

- Art. 5, comma 2: dal 29 novembre 2021 la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato (certificazioni verdi come sopra riportate, ossia punti a, b e c bis), di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività che invece sarebbero normalmente sospese in quelle zone ai sensi della normativa vigente;

 

- Art. 6, comma 1: in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato, di fruizione di attività e servizi per i quali siano previste invece limitazioni in zona gialla, sarà consentita ai possessori di green pass rafforzato.

 

COSA CAMBIA PER GLI SPORT EQUESTRI - In base all’art. 4, comma 2, a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde “base” per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l’eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.

 

- In base all’art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:

 

in zona gialla

 

presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”. Le capienze sono aumentate nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto dal 50% al 75%, al chiuso dal 35% al 60%);

 

in zona arancione per i soli possessori di certificazione verde “rafforzata” è consentita:

 

- la possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM 2 marzo 2021 (eventi di preminente interesse nazionale);

 

- la possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso– campi indoor - anche di squadra e di contatto;

 

- la possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce; 

 

- la possibilità di svolgere attività sportive di contatto all'aperto;

 

Sempre in zona arancione: la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto al 75%, al chiuso al 60%).

 

In base all’art. 6, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”. 

 

Per eventuali dubbi è possibile consultare le Faq del Dipartimento dello Sport disponibili QUI

 

 

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