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LogoFISESi riporta di seguito una sintesi di alcune novità fiscali del 2018 che interessano il settore sportivo equestre, contenute nell’art. 1 della Legge 27/12/2017 n.205 che è composto da 1.181 commi.

 

Società Sportive Dilettantistiche Lucrative – Commi 252 e 253

E’ confermata la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone/capitali.

Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

  1. denominazione / ragione sociale contenente la dicitura di “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
  2. nell’oggetto / scopo sociale lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  3. divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società / associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
  4. obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo di studio (diploma ISEF / laurea quadriennale in Scienze motorie / laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie / Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate / Scienze e Tecniche dello Sport, purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie).

 

A favore di tali soggetti, qualora riconosciuti dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà ( 12%) , nel rispetto di limiti e condizioni previste dalla disciplina comunitaria in misura di aiuti de minimis ed è prevista l’applicazione a decorrere dal 1.1.2018 dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai servizi di carattere sportivo resi da tali soggetti a chi pratica attività sportiva a titolo occasionale o continuativo negli impianti da loro gestiti.

 

In sede di approvazione con la modifica della lett. d) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, c.d. “ Jobs Act” anche le prestazioni rese a fini istituzionali in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative sono escluse dalla riconduzione alla subordinazione.

Quanto al trattamento fiscale è stabilito che i compensi derivanti da contratti di co.co.co. stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato ex art. 50, TUIR. Inoltre a decorrere dal 1.1.2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di tali società sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS.

Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore e l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

 

Limite Esenzione Compensi sportivi dilettanti – Comma 367

E’ confermato l’aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale, come disposto dall’art 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

 

Modalità di Pagamento delle Retribuzioni – Commi da 910 a 914

In sede di approvazione è previsto a decorrere dal 1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato ed esclusi solo alcuni rapporti instaurati con Pubbliche amministrazioni  o di addetti ai servizi familiari e domestici, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

Le retribuzione da parte dei datori di lavoro/committenti a decorrere dalla predetta data andrà corrisposta tramite banca o ufficio postale utilizzando i mezzi consentiti dalla legge ( bonifico, strumenti di pagamento elettronico, contanti su c/c con mandato di pagamento, assegno consegnato direttamente al lavoratore o delegato in caso di impedimento comprovato nei soli casi ammessi dalla legge).

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce pertanto prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

 

Abrogazione Scheda Carburante – Commi da 920 a 927

In  sede  di  approvazione,  a  seguito  dell’abrogazione del  DPR  n.  444/97,  è  disposta  la  soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica. Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito,di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.

 

Per i dovuti approfondimenti si rimanda al testo integrale di legge e all’allegata circolare

 

Circolare

 

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