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La legge italiana stabilisce che tutti gli equidi, allevati o detenuti nel territorio italiano, devono essere registrati presso la Banca Dati  degli Equidi (BDE).

 

L’iscrizione all’anagrafe equina prevede che il proprietario possa optare per tre scelte:

 

1) Dichiarare nella Sezione II   del passaporto se l’equide non sia destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (definito NON DPA). Tale scelta è irreversibile. 

 


2) Dichiarare nella Sezione II del passaporto se l’equide sia destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (definito DPA). Tale scelta è reversibile. 

 


3) Non dichiarare nulla e in tale ipotesi viene considerato DPA, salvo dichiarazione contraria che potrà avvenire in qualsiasi momento successivo. 

 

La legge chiarisce che il non DPA non possa essere macellato per la produzione di alimenti per il consumo umano, non chiarisce invece in maniera inoppugnabile se non sia consentita la soppressione del cavallo non DPA per altri fini commerciali (esempio pellame, alimenti per mangimi per cani, ecc.). 

 

Successivamente all'iscrizione presso l'Anagrafe Equina i cavalli possono essere iscritti al repertorio federale. 

 

La FISE ha consentito fino a oggi l’iscrizione di qualsiasi cavallo (anche DPA) nel proprio Repertorio federale e ha consentito che qualsiasi cavallo (anche DPA) potesse partecipare all’attività sportiva e alle gare programmate nei calendari federali. 

 

Per completezza ricostruttiva sia la FEI e sia il MIPAAF consentono l’iscrizione e la partecipazione all’attività agonistica di cavalli DPA.

 

Il Consiglio federale con l’art. 33 del nuovo Regolamento ha confermato l’iscrizione nei ruoli federali di qualsiasi cavallo, ma ha limitato l’accesso all’attività sportiva solo ai cavalli che il proprietario dichiara NON DPA.  

 

La FISE si propone, così, di sensibilizzare i proprietari a fare una scelta responsabile a favore dei propri cavalli, condividendo i principi federali di amore e rispetto verso il proprio cavallo compagno di sport, gioco e tempo libero. 


Sono, pertanto, notizie destituite di fondamento quelle che la Federazione abbia consentito la macellazione dei cavalli sportivi iscritti ai propri ruoli federali, poiché tale scelta riguarda esclusivamente i proprietari. 

 

Al contrario l’attuale Consiglio federale in discontinuità con il passato ha optato per un regime di severa restrizione nei confronti dei cavalli dichiarati DPA (o nel caso in cui il proprietario non abbia ancora effettuato la dichiarazione) escludendoli da qualsiasi attività sportiva svolta sotto l’egida federale.


Per questo motivo il Consiglio federale intende sensibilizzare e convincere i proprietari di qualsiasi cavallo che si avvicina alla Federazione con l’iscrizione a optare per la dichiarazione di non DPA, in maniera da rendere irreversibile la destinazione non alimentare a fini umani del proprio cavallo. 

 

La vera battaglia che dovrà vedere unita la Federazione e il movimento equestre, invece, dovrà essere quella di ottenere dalla Stato italiano che vietino la soppressione (e non solo la macellazione) del cavallo per qualsiasi finalità commerciale. 



Riportiamo qui l’articolo 33 del Regolamento federale.

 

Art. 33 – Iscrizione dei cavalli sportivi al “Ruolo federale del cavallo”

 

 

33.1 Tutti i cavalli che svolgono attività sotto l’egida e/o la vigilanza F.I.S.E. devono essere iscritti al Ruolo federale del cavallo.

 

33.2 L’iscrizione al Ruolo federale del cavallo conferisce al cavallo la qualifica di “cavallo atleta”, qualora lo stesso non sia destinato alla produzione di alimenti (così detto non Destinato alla Produzione di Alimenti “DPA”). Tale previsione è necessaria per i cavalli iscritti al Ruolo federale che svolgono attività sportiva. 

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