COMUNICATO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA FISE
- Categoria: La federazione
- 18 Luglio 2017
Tra i vari scopi della FISE vi è quello di promuovere la cultura della legalità e della trasparenza anche sotto i profili amministrativi.
La tutela del segnalante è prerogativa di una Federazione che voglia diffondere valori etici tra tutti gli associati e non.
La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower (tutelato dalla Legge 190/2012 e ampliamente valorizzato dall’ANAC) contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
In particolare la segnalazione potrà riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
· penalmente rilevanti;
· poste in essere in violazione dei Codici di compotamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
· suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
· suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della FISE;
· suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
· suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Fise.
Il whistleblower dovrà fornire tutti gli elementi utili a consentire all’ODV e/o alle funzioni preposte di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, le segnalazioni dovrà preferibilmente contenere i seguenti elementi:
· generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito della Federazione;
· una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
· se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
· se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
· l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
· l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
· ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità che saranno regolamentate, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
Per l’Organismo di Valutazione
il Presidente
dott. Giuseppe D'Angelo