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Data pubblicazione

19 febbraio 2015

Categorie

La federazione

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Il Settore Ufficiali di gara intende precisare che la partecipazione degli Udg ad attività di Enti di promozione sportiva è demandata esclusivamente alla discrezionalità di ciascuno degli interessati, a condizione che sia rispettato quanto previsto dall’art. 16 comma 3 delle norme di attuazione dello Statuto federale. 

Nessuna sanzione verrà, pertanto, applicata dalla FISE a carico dei suddetti quadri tecnici relativamente a quanto sopra richiamato, a condizione che gli stessi chiedano e ottengano dalla FISE la preventiva autorizzazione. 

La presente disposizione annulla e sostituisce qualsiasi altro provvedimento precedentemente assunto.

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