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Data pubblicazione

29 novembre 2021

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La federazione

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Disponibili anche le Faq del Dipartimento dello Sport

 

Il decreto legge n° 172 del 26 novembre 2021, entrato in vigore lo scorso sabato, prevede nuove disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19; tra queste anche l’introduzione del cosiddetto green pass rafforzato, ovvero la certificazione verde che attesta:  

 

  1. a)  l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  2. b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  3. c-bis) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. 

 

 

Il decreto legge entrato in vigore interviene anche su alcuni punti che riguardano l’attività sportiva e in particolare:

- Art. 4, comma 2: dal 6 dicembre 2021 l’introduzione della necessità di certificazione verde (green pass base) per l’accesso agli spogliatoi, anche per le attività all’aperto;

 

- Art. 5, comma 2: dal 29 novembre 2021 la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato (certificazioni verdi come sopra riportate, ossia punti a, b e c bis), di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività che invece sarebbero normalmente sospese in quelle zone ai sensi della normativa vigente;

 

- Art. 6, comma 1: in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato, di fruizione di attività e servizi per i quali siano previste invece limitazioni in zona gialla, sarà consentita ai possessori di green pass rafforzato.

 

COSA CAMBIA PER GLI SPORT EQUESTRI - In base all’art. 4, comma 2, a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde “base” per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l’eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.

 

- In base all’art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:

 

in zona gialla: 

 

- presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”. Le capienze sono aumentate nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto dal 50% al 75%, al chiuso dal 35% al 60%);

 

in zona arancione per i soli possessori di certificazione verde “rafforzata” è consentita:

 

- la possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM 2 marzo 2021 (eventi di preminente interesse nazionale);

 

- la possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso– campi indoor - anche di squadra e di contatto;

 

- la possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce; 

 

- la possibilità di svolgere attività sportive di contatto all'aperto;

 

Sempre in zona arancione: la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto al 75%, al chiuso al 60%).

 

In base all’art. 6, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”. 

 

Per eventuali dubbi è possibile consultare le Faq del Dipartimento dello Sport disponibili QUI

 

 

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