Attività delle associazioni senza fini di lucro
1.Pensionamento cavalli – imponibilità ai fini IVA e IRES
D. Ci viene chiesto se il corrispettivo che una associazione sportiva dilettantistica riceve da un proprio associato per i servizi legati al pensionamento di cavalli di proprietà dell’associato medesimo sia rilevante o meni ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
R. Le norme applicabili alla fattispecie in esame sono riconducibili agli artt. 148 TUIR e 4 dpr 633/72.
Tali norme prevedono che, in presenza di determinati presupposti statutari (che, si ricorda, sono simili ma non uguali a quelli imposti dal comma 18 dell’art. 90 della legge 289/02 ai fini del riconoscimento dell’ente ai fini sportivi. Pertanto potrebbe ben esistere una associazione formalmente e correttamente affiliata che, però, non abbia titolo per godere di tali agevolazioni) e di statuto regolarmente assoggettato ad imposta di registro (anche questo adempimento non obbligatorio ai fini sportivi) le prestazioni di servizi, erogate dietro prestazione di corrispettivi specifici svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali non siano soggette ad imposizione. Le norme sono speculari e, pertanto, assodato la non assoggettabilità ai fini delle imposte sui redditi ne deriva anche l’esclusione da Iva.
Il problema appare proprio il legare l’attività di pensionamento cavalli agli scopi istituzionali dell’ente.
A tal fine ricordo che l’art. 2 dello statuto della FISE riporta, tra gli scopi istituzionali della Federazione, il “…contribuire all’incremento e alla valorizzazione della produzione del cavallo sportivo in Italia;.. seguire ed applicare tutte le iniziative e le manifestazioni allevatoriali sia a livello nazionale, regionale e periferico indirizzate alla valorizzazione e selezione del cavallo destinato agli sport equestri e alle attività ludiche e addestrative; ..promuovere, sviluppare e organizzare tutte le attività connesse all’uso sociale del cavallo” ritengo che un richiamo alle medesime attività nello statuto sociale, unito al tesseramento alla FISE dei proprietari che dovranno essere a tutti gli effetti associati anche al circolo che detiene in pensione i cavalli possa essere presupposto necessario e sufficiente per la non imponibilità di detti corrispettivi.

2. Invio Mod. EAS - ONLUS
D. Volevo chiedervi se potete aiutarmi a capire se devo presentare il modello EAS all’agenzia dell’entrate pur essendo una associazione onlus ed iscritta regolarmente al registro Regionale di Volontariato; l’articolo 6 della legge 11 agosto 191, n 266 sostiene che siamo ESONERATI dalla presentazione del modello EAS. La nostra associazione essendo una Onlus riceve dagli atleti SOLO la quota per attivare la tessera Fise AR (copertura assicurativa).
R. Se l’ente è iscritto all’Anagrafe delle ONLUS è esonerato dall’adempimento. Se, invece, si tratta di un’organizzazione di volontariato si prevede l’esonero dalla presentazione del modello EAS per le sole odv che si qualifichino ONLUS di diritto, cioè per quelle organizzazioni iscritte nei registri del volontariato di cui all’articolo 6 della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle individuate con DM 25 maggio 1995.
Ove, dunque, l’ente non si qualificasse quale ONLUS di diritto, sarebbe tenuto alla compilazione del modello EAS (scadenza prorogata al 31/12/2009) nella versione semplificata.
2. Elezione Rappresentati dei cavalieri e dei Tecnici
D. Ci viene chiesto quale sia l’iter per l’elezione dei rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici in seno ad un affiliato costituito nella forma della società a responsabilità limitata.
R. L’art.11, comma 3 dello Statuto federale prevede che “hanno diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti dei cavalieri e rispettivamente dei tecnici alle
Assemblee nazionali e regionali: a) i cavalieri maggiorenni in attività, tesserati presso affiliati aventi diritto a voto; b) i tecnici in attività, iscritti negli elenchi federali e tesserati presso affiliati aventi diritto al voto”. Dovranno, pertanto, svolgersi delle separate assemblee tra i tesserati della categoria cui si fa riferimento (tecnici e cavalieri) per l’elezione dei rappresentanti alle assemblee federali. A nulla rileva, infatti, la circostanza che, in una società sportiva dilettantistica, tecnici e cavalieri potrebbero non essere “soci” dell’affiliato, rilevando piuttosto il rapporto di “tesseramento” alla Federazione per il tramite di un affiliato.

Qual è la normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nell’ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche?
(Risposta a quesito del 1 settembre 2010)
A riscontro del quesito su emarginato, relativo alla applicabilità alle associazioni
sportive dilettantistiche (indicate di seguito come ASD), si forniscono le seguenti
indicazioni generali.
In via preliminare si osserva che, alla luce della ampia definizione normativa di
lavoratore e di datore di lavoro dettata dal D. Lgs. n. 81/2008 alle lettere a) e b) dell’art.
2, nonché del campo di applicazione di cui all’art. 3 comma 1, che ricomprende tutti i
settori di attività e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non profit in generale e
pertanto anche le associazioni o società sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di
applicazione del decreto in esame.
Infatti il lavoratore è “la persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere un’arte o una professione…”, mentre la definizione di datore di lavoro è ormai
svincolata dalla titolarità della responsabilità dell’impresa, e deriva invece, più in
generale, dalla responsabilità dell’organizzazione delle prestazioni lavorative o alle
stesse equiparate.
Bisogna ulteriormente rilevare che le prestazioni lavorative rese nell’ambito delle
suddette associazioni non sono oggetto di una disciplina particolare nei commi
successivi del citato articolo 3, come invece avviene per altre categorie di prestazioni
lavorative o tipologie di lavoratori.
Stante quanto sopra, occorre stabilire se, in mancanza di una espressa limitazione
operata dal legislatore, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 siano applicabili integralmente
nell’ambito delle suddette associazioni ovvero se dalle norme che disciplinano le stesse
– legge 16 dicembre 1991, n. 398 “Disposizioni relative alle associazioni sportive
dilettantistiche”, l’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre che da disposizioni
di carattere fiscale e previdenziale concernenti le stesse – possano discendere
indirettamente alcune limitazioni alla integrale applicazione delle stesse.
La principale fonte normativa che regolamenta le ASD è il citato art. 90 della legge
n. 289/2002, che, nell’estendere le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 298 e
s.m. e le altre disposizioni tributarie riguardanti le ASD anche alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, disciplina, ai commi 17 e
18, alcuni aspetti relativi alla loro costituzione nonché al contenuto dell’atto costitutivo e
dello statuto, fra i quali i principi generali in materia di contenuti dello statuto e dell’atto
costitutivo delle stesse, come l’assenza del fine di lucro, il rispetto del principio di
democrazia interna, la gratuità degli incarichi degli amministratori.
Per quanto riguarda il profilo tributario, va rilevata l’inclusione fra i redditi diversi ad
opera dell’art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.),
delle “ indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni
sportive nazionali, .…dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi
riconosciuto”, ai quali sono stati equiparati, con le modifiche apportate a tale testo
normativo, dal comma 3 del citato art. 90 della L. n. 89/2006, quelli derivanti da rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
natura non professionale resi in favore di società o di associazioni sportive
dilettantistiche.
Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che
l’ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese
nell’ambito degli enti in questione, se non sotto l’aspetto tributario, ove, in
considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e
tutela dello sport, estende alle stesse il regime di agevolazioni previste per le prestazioni
rese in favore degli organismi di promozione sociale, subordinando il conseguimento di
tali benefici al possesso dei requisiti di cui sopra, attestanti l’effettivo perseguimento di
quei fini.
La normativa applicabile nel caso di prestazioni lavorative è quindi quella di diritto
comune e va individuata, pertanto, nelle disposizioni che regolano in generale la
materia, salvo disposizioni speciali espressamente previste.
Tanto premesso, può concludersi che, nel caso in cui gli enti in questione abbiano
dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, è pacifica l’applicazione delle norme
generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, mentre, in base al tenore letterale
del combinato disposto degli artt. 61 del citato D.Lgs. n. 276/2003 e 3, comma 7, del
D.Lgs. n. 81/2008, è prevista una deroga alla generale applicabilità delle stesse nel caso
di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa
nei locali del committente.
Infatti il citato art. 3 comma 7, nel prevedere l’applicabilità delle norme
antinfortunistiche ai lavoratori a progetto di cui sopra, rimanda, per la definizione degli
stessi, all’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, che espressamente esclude dal campo di
applicazione della disciplina relativa ai lavoratori a progetto, fra gli altri, “i rapporti e le
attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini
istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (..) come
individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, salva
comunque l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più
favorevoli per il collaboratore.
Per tali lavoratori si esclude, altresì, l’equiparazione ai volontari di cui alla legge
266 del 1991, per i quali è previsto uno speciale regime dal comma 12 bis dell’art. 3, del
D.Lgs. n. 81/2008, equiparazione possibile unicamente se la associazione rientra, in
base allo statuto e all’atto costituivo, fra quelle di volontariato di cui alla citata legge. Si
può infatti ritenere che la già citata classificazione dei compensi percepiti per le
prestazioni rese in tale ambito fra i redditi diversi ad opera dell’art. 67, comma 1, lett. m)
del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), come redditi diversi da quelli lavorativi
operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi
dovuti a vere e proprie prestazioni lavorative, a meno che, come già esposto, non sia
provata la natura volontaria della prestazione nel senso sopra specificato.
Ciò è ulteriormente suffragato dalla equiparazione, pure sopra citata, a tali redditi
di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o di
associazioni sportive dilettantistiche, per le quali non vi è dubbio circa la natura
lavorativa della prestazione.
Stante quanto sopra, si ritiene che il regime applicabile nei casi suddetti sia quello
previsto per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409 del codice di
procedura civile anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003, e cioè quello
previsto per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali l’art.
3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l’applicazione degli articoli 21 e 26 del
medesimo testo normativo.
Al riguardo appare comunque opportuno puntualizzare come si applichino, in
materia, i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al
responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la
disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di
predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare
nell’ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che,
pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità
civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.
Occorre, in ogni caso, sottolineare la competenza legislativa concorrente attribuita
dall’art. 117 della Costituzione alle Regioni in materia di ordinamento sportivo, tutela
della salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, occorrerà tenere presente anche le
normative regionali eventualmente emanate in materia.

Compensi per esercizio diretto
L’art. 25 della l. 133/1999 (in materia di compensi per esercizio diretto ai attività sportive dilettantistiche) dispone l’applicazione di una ritenuta con aliquota pari a quella prevista per il primo scaglione IRPEF, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'IRPEF.
Per individuare con precisione la misura delle percentuali applicabili in relazione alle addizionali all’IRPEF si deve considerare, in primo luogo, che l’addizionale comunale all'IRPEF, disciplinata dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è divisa in due parti: una detta di compartecipazione ed una opzionale. L'addizionale di compartecipazione deve essere stabilita con decreto - da emanarsi entro il 15 dicembre di ogni anno, in relazione all'anno successivo - che deve contestualmente stabilire una riduzione dell'IRPEF di pari importo, per non aumentare le tasse per i contribuenti. Questo decreto non è mai stato emanato e, pertanto, l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF relativa all'addizionale comunale è pari a zero (0) su tutto il territorio nazionale. Questa circostanza è già stata confermata dall'Agenzia delle Entrate in una nota del 29 dicembre 2006, emanata in risposta ad un quesito posto dalla Lega nazionale dilettanti della Federcalcio.
Per quanto riguarda, invece, l'addizionale regionale all'IRPEF (anch'essa divisa nelle due parti, di compartecipazione e opzionale) la misura dell’aliquota di compartecipazione (0,9%) è stabilita dal comma 3 dell'art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (“L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento”). La stessa disposizione prevede, inoltre, che ogni Regione può maggiorare l’aliquota suddetta fino all’1,4%: queste variazioni, però, non interessano la percentuale di trattenuta sui compensi in argomento.

I codici tributo da indicare nel mod. F24, da inviare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i compensi sono stati erogati, sono:
- 1040, per la ritenuta Irpef;
- 3802, per la ritenuta dell'addizionale regionale.

Collaborazioni di tipo amministrativo-contabile con ASD
D.Siamo una ASD vorremmo sapere per l’instaurazione di una collaborazione di tipo amministrativo-gestionale (mansioni di contabilità) - di importo totale annuo inferiore ai € 2.000 - se:





  1. la comunicazione di instaurazione rapporto al Centro Per l’Impiego deve essere fatta e quando;


  2. deve essere aperta un’apposita PAT INAIL ed il premio Inail deve essere pagato;


  3. c’è una qualche contribuzione INPS o ENPALS da pagare, considerando che il collaboratore risulta anche dipendente di un’azienda privata del terziario ed in caso affermativo quale è l’aliquota;


  4. quali sono gli adempimenti per la compilazione di busta-paga e libro unico del lavoro per questa fattispecie;




R.Ove, effettivamente, sussistessero nel rapporto oggetto del quesito, i requisiti previsti per l’applicabilità delle collaborazioni amministrativo – gestionali di natura non professionale (e, cioè, esclusione del rapporto di lavoro subordinato e/o dell’esercizio di arti o professioni) l’unico adempimento da effettuare, tra quelli oggetto del quesito, è relativo alla comunicazione al centro per l’impiego, in analogia a quanto previsto per tutti gli altri collaboratori coordinati e continuativi.
Nulla è dovuto per i punti 2 e 3 e nulla deve essere approntato, salvo la autodichiarazione di mancato superamento della soglia dei 7.500 euro, per il punto 4. L’unico adempimento richiesto è il rilascio della certificazione annuale attestante i compensi corrisposti e l’inserimento del collaboratore nel modello 770 anche nel caso in cui il compenso stabilito, come nel caso di specie, non dovrebbe comportare il versamento di ritenute.

 

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