Il 1° luglio è confermata l’entrata in vigore delle norme relative alla Riforma del Lavoro Sportivo previste dal D.L. 36/2021 e successive modifiche (leggi QUI).
L’attuale testo del decreto potrebbe, però, subire modifiche a seguito del Decreto correttivo proposto dal Consiglio dei Ministri e attualmente sottoposto all’esame delle Commissioni Parlamentari.
Le eventuali modifiche, qualora approvate, entreranno in vigore entro il mese di luglio e sarà cura della FISE informare tempestivamente le Asd e ssd affiliate.
Le novità introdotte dal D.Lgs.36/21 da applicare a decorrere dal 1° luglio sono le seguenti:
LAVORATORI
Sono definiti Lavoratori Sportivi:
- Atleti
- Allenatori,
- Istruttore
- Direttore Tecnico
- Preparatore Atletico
- Direttore di gara
- Ogni tesserato che svolga verso corrispettivo una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportiva sulla basedei regolamenti di FSN, DSA, EPS.
COMPENSI
Dal 1° luglio l’art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR è abrogato per la parte relativa allo sport dilettantistico.
Da tale data, pertanto, i compensi non potranno essere considerati redditi diversi, ma redditi da lavoro (subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa).
Sarà necessario, pertanto, stipulare appositi contratti con i collaboratori/lavoratori applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla norma.
NESSUN COMPENSO DAL 1° LUGLIO POTRA ESSERE EROGATO QUALE “COMPENSO SPORTIVO” ai sensi dell’art. 67, co.1, lett.m, del tuir.
SOGLIE ESENZIONE
Per il lavoro sportivo sono previste le seguenti soglie di esenzione:
Previdenziale – euro 5.000
Fiscale - euro 15.000
VOLONTARI
I volontari possono ricevere solo rimborsi spese documentati e devono essere assicurati per la responsabilità civile per danni che potrebbero causare a terzi.
DIPENDENTI PUBBLICI
Dal 1° luglio le autorizzazioni per svolgere incarichi remunerati, già concesse dalle Amministrazioni di Competenza, non sono più valide.
Per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili) è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria o remunerata.
Prestazione Volontaria
In caso di prestazione svolta in modo volontario è necessaria la semplice comunicazione alla propria amministrazione da parte del collaboratore volontario.
Prestazione remunerata
Qualora la prestazione sia remunerata, rientrerà nell’ambito del lavoro sportivo.
In questo caso è richiesto il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Ai fini della stipula del contratto il presiedente dell’asd/ssd dovrà accertarsi che l’autorizzazione sia stata concessa.
PREMI
- Versati da Comitati organizzatori a: Persone fisiche e ASD: ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Invariato per gli altri soggetti.
- Versati da FISE (non varia rispetto al precedente trattamento): ritenuta a titolo d’imposta o di acconto del 4%;
PRINCIPIO DI CASSA
sia per i compensi sia per i premi vale il principio di cassa ai fini del relativo trattamento fiscale, ovvero la data effettiva del pagamento e non la data in cui è maturato il diritto a percepire il compenso o il premio
MODULISTICA
La pregressa modulistica relativa alle Indennità/Compensi, Rimborsi spese e Premi presente sul sito federale Area Fiscale e/o elaborata dai singoli Dipartimenti/Comitati regionali è superata e non è più utilizzabile come anche la circolare Premi, Compensi e Ritenute. In allegato i moduli in formato word che possono essere adattati con intestazione del soggetto erogatore.
Le indicazioni fornite saranno tempestivamente aggiornate dalla Federazione che sta monitorando l’iter legislativo.