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News da sito FISE: Riforma del Lavoro sportivo: cosa fare dal 1° luglio

Il 1° luglio è confermata l’entrata in vigore delle norme relative alla Riforma del Lavoro Sportivo previste dal D.L. 36/2021 e successive modifiche (leggi QUI).

L’attuale testo del decreto potrebbe, però, subire modifiche a seguito del Decreto correttivo proposto dal Consiglio dei Ministri e attualmente sottoposto all’esame delle Commissioni Parlamentari.

Le eventuali modifiche, qualora approvate, entreranno in vigore entro il mese di luglio e sarà cura della FISE informare tempestivamente le Asd e ssd affiliate.

Le novità introdotte dal D.Lgs.36/21 da applicare a decorrere dal 1° luglio sono le seguenti:

 

LAVORATORI

Sono definiti Lavoratori Sportivi:

- Atleti

- Allenatori,

- Istruttore 

- Direttore Tecnico

- Preparatore Atletico 

- Direttore di gara

- Ogni tesserato che svolga verso corrispettivo una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportiva sulla basedei regolamenti di FSN, DSA, EPS.

COMPENSI

Dal 1° luglio l’art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR è abrogato per la parte relativa allo sport dilettantistico.

Da tale data, pertanto, i compensi non potranno essere considerati redditi diversi, ma redditi da lavoro (subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa).

Sarà necessario, pertanto, stipulare appositi contratti con i collaboratori/lavoratori applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla norma.

NESSUN COMPENSO DAL 1° LUGLIO POTRA ESSERE EROGATO QUALE “COMPENSO SPORTIVO” ai sensi dell’art. 67, co.1, lett.m, del tuir.

SOGLIE ESENZIONE

Per il lavoro sportivo sono previste le seguenti soglie di esenzione:

Previdenziale – euro 5.000

Fiscale - euro 15.000

VOLONTARI

I volontari possono ricevere solo rimborsi spese documentati e devono essere assicurati per la responsabilità civile per danni che potrebbero causare a terzi.

DIPENDENTI PUBBLICI

Dal 1° luglio le autorizzazioni per svolgere incarichi remunerati, già concesse dalle Amministrazioni di Competenza, non sono più valide.

Per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili) è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria o remunerata.

Prestazione Volontaria

In caso di prestazione svolta in modo volontario è necessaria la semplice comunicazione alla propria amministrazione da parte del collaboratore volontario.

Prestazione remunerata

Qualora la prestazione sia remunerata, rientrerà nell’ambito del lavoro sportivo.

In questo caso è richiesto il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.

Ai fini della stipula del contratto il presiedente dell’asd/ssd dovrà accertarsi che l’autorizzazione sia stata concessa.

PREMI

-        Versati da Comitati organizzatori a: Persone fisiche e ASD: ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Invariato per gli altri soggetti.

-        Versati da FISE (non varia rispetto al precedente trattamento): ritenuta a titolo d’imposta o di acconto del 4%;

PRINCIPIO DI CASSA 

sia per i compensi sia per i premi vale il principio di cassa ai fini del relativo trattamento fiscale, ovvero la data effettiva del pagamento e non la data in cui è maturato il diritto a percepire il compenso o il premio

MODULISTICA

La pregressa modulistica relativa alle Indennità/Compensi, Rimborsi spese e Premi presente sul sito federale Area Fiscale e/o elaborata dai singoli Dipartimenti/Comitati regionali è superata e non è più utilizzabile come anche la circolare Premi, Compensi e Ritenute. In allegato i moduli in formato word che possono essere adattati con intestazione del soggetto erogatore.

Le indicazioni fornite saranno tempestivamente aggiornate dalla Federazione che sta monitorando l’iter legislativo.

Fac-simile Lettera incarico

Fac-simile esenzione