images/toscana/Formazione/medium/formazione_1.jpg
Formazione

PROMEMORIA ESAMI ISTRUTTORI FEDERALI 13-14/07/2020

PROMEMORIA ESAMI ISTRUTTORI FEDERALI 13-14/07/2020 PRESSO MIGLIARINO PISANO

 

REGOLAMENTO FORMAZIONE

TITOLO III ESENZIONI DAL MONTARE A CAVALLO DURANTE L’ITER FORMATIVO

Art. 107 - Per coloro che sono già in possesso di una qualifica tecnica FISE (fatta eccezione per quella di Operatore Ludico), è possibile richiedere ed ottenere l’esenzione dal montare a cavallo sia durante la prova d’esame che durante le unità didattiche qualora l’età sia superiore ai 45 anni compiuti (a tal proposito vale la regola del millesimo dell’anno). Sarà comunque fatto obbligo di presenza durante le prove pratiche. La commissione chiederà di commentare in forma scritta le prove pratiche effettuate dagli altri candidati. I commenti e/o gli elaborati saranno oggetto di valutazione come se si fosse sostenuta la prova montata.

Art. 108 - Per coloro che sono già in possesso di qualsivoglia qualifica tecnica FISE (fatta eccezione per quella di Operatore Ludico), ed hanno un’invalidità permanente che impedisca di montare a cavallo e che sia documentata da una cartella clinica ospedaliera, potranno ottenere l’esenzione dal montare a cavallo sia durante la prova d’esame che durante le unità didattiche, inviando alla Federazione con adeguato anticipo, copia della succitata documentazione che sarà sottoposta al vaglio del medico sportivo federale. In caso di esenzione, si rammenta che per il richiedente sarà inibita l’attività sportiva equestre in maniera permanente, come il rilascio di qualsiasi autorizzazione a montare, attivando il blocco irreversibile della tessera online.

TITOLO VIII ESAMI

Art. 127 - Il Consiglio Federale delibera il rilascio dei titoli conseguenti ad esami e/o procedure previste dal presente Regolamento, in forza di istruttorie curate dai competenti uffici federali.

Art. 128 - Le Commissioni d’esame sono nominate dal Consiglio Federale che individua gli Esaminatori fra i Docenti abilitati che non abbiano svolto mansione di docenti durante i corsi.

Art. 129 – Composizione Commissione d’esame La Commissione d’esame Istruttori e Tecnici è così composta: Presidente di Commissione – Tecnici/Giudici di disciplina o delle diverse discipline – Veterinario – eventuale Psicologo.

Art. 130 - Criteri di ammissione Sono ammessi a sostenere l’esame di ottenimento della qualifica o di passaggio alla qualifica immediatamente superiore: a) coloro che abbiano completato l’iter formativo previsto per il conseguimento della specifica qualifica b) candidati per equiparazione titoli stranieri di Federazioni non appartenenti all’I.G.E.Q. c) candidati per equiparazione titoli militari d) candidati privatisti in base a quanto previsto dall’apposito paragrafo di ogni specifica disciplina.

Art. 131 - La domanda di ammissione alla sessione d’esame deve essere inoltrata alla F.I.S.E. – Dipartimento Formazione, corredata di tutte le specifiche richieste, compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet istituzionale nell’area Formazione.

Art. 132 - La partecipazione a cavallo nelle prove ove prevista è tassativa. Non sono concesse deroghe a nessun titolo, fatto salvo quanto previsto dall’apposito articolo “ESENZIONI”.

Art. 133 - Programma d’esame Gli esami si svolgeranno su prove pratiche sia a cavallo che a piedi e prove teoriche.

      133.1 - La prova teorica consiste in:

      133.1.1 - discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alla/e disciplina/e di pertinenza della qualifica, con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi                                 specifici;

     133.1.2 - discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e regolamentazioni federali, con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai                                     programmi specifici.

      133.1.3 - discussione della tesi ove e se prevista

      133.1.4 - alcune domande sugli aspetti legali e amministrativi legati alla professione dell’istruttore/Tecnico ed alla gestione dell’attività di un’associazione sportiva FISE. 133.2 - La prova                            pratica consiste in:

      133.2.1 - effettuazione di prove a cavallo, in base alla qualifica di pertinenza congrue con il livello ed i programmi specifici, qualora le stesse non siano state sostenute e superate al                                     termine delle relative Unità Didattiche.

      133.2.2 - prova di conduzione di una ripresa ovvero simulazione di una lezione con allievi, con tema assegnato dalla Commissione d’esame, con grado di approfondimento variabile in                                base  al livello, alla/e disciplina/e ed ai programmi specifici.

Art. 134 - E’ possibile sostenere la prova d’esame delle materie tecniche montate al termine delle corrispondenti Unità didattiche. Il Docente del corso dovrà dare il nulla osta per sostenere detto esame. Coloro che volessero usufruire di questa facilitazione, dovranno inoltrare richiesta e versare la prescritta quota alla FISE centrale, che provvede all’invio di un esaminatore. Questa prova, se superata con esito positivo, sostituisce la prova pratica montata prevista durante l’esame di ottenimento della qualifica. I Comitati Regionali organizzatori richiedono, all’atto dell’approvazione del corso, la presenza dell’esaminatore. La valutazione sarà verbalizzata e registrata sul libretto dell’istruttore/tecnico. I verbali sono inviati alla FISE.

Art. 135 – Superamento esame Un esame di qualsivoglia tipologia, ivi compresi gli esami al termine delle Unità Didattiche, si intende superato se tutte le prove previste sono state superate con esito positivo, intendendo per tale il raggiungimento del punteggio di 60/100 per ogni prova. Se le prove non superate sono una o due, le stesse potranno essere ripetute durante una sessione d’esame calendarizzata, nei tempi previsti dall’apposito articolo. Se le prove non superate sono superiori a due, l’esame non si considera superato. L’esito di ogni prova sarà riportato su apposito verbale d’esame, mantenuto agli atti presso gli Uffici Federali.

Art. 136 - Tesi Per ogni tipologia di esame di qualsiasi disciplina e livello tecnico, è contemplata la presentazione di una tesi, l’argomento della quale è scelto autonomamente dal candidato in base alla propria esperienza personale, nel contesto della disciplina per la quale si richiede la qualifica. Ove non sia prevista, ciò è indicato espressamente nell’articolo relativo alla qualifica interessata. La tesi è così strutturata:

a) introduzione

b) trattazione dell’argomento

c) note tecniche relative

d) conclusioni finali

Dal computo delle pagine sono escluse illustrazioni e foto eventualmente a corredo. Ogni pagina è composta da circa 35 righe, con carattere 12. La tesi ha una lunghezza minima di: 1° livello (elaborato sul tirocinio): minimo 5 – massimo 10 pagine 2° livello: minimo10 – massimo 20 pagine Le tesi vanno inoltrate alla F.I.S.E., Dipartimento Formazione, via e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , almeno 10 giorni prima della data prevista per l’esame. Non sono presi in esame elaborati pervenuti in ritardo rispetto al termine sopra menzionato.

Art. 137 - Nelle prove pratiche si applicano i regolamenti di disciplina per quanto riguarda le imboccature, le bardature e la tenuta.

Art. 138 - Limiti di tempo per completare i programmi federali e per sostenere gli esami. Non si pone alcun limite al completamento dei programmi federali per Istruttori e Tecnici.

Art. 139 - Ripetizione prove con esito insufficiente Si potrà effettuare in base alla tempistica appresso riportata: - ripetizione colloquio: trascorso minimo un mese - ripetizione prova conduzione: trascorso minimo un mese - ripetizione prova a cavallo: trascorsi minimo un mese - ripetizione intero esame: trascorsi minimo 3 mesi

 

LIBRO II ISTRUTTORI DELLE DISCIPLINE OLIMPICHE

TITOLO II CAPO I ISTRUTTORE FEDERALE DI 1° LIVELLO

Art. 221 –

Esame 221.1 - La prova teorica consiste: a) Nella presentazione di una Tesi; (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136) b) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alle tre discipline olimpiche; c) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e regolamentazioni federali.

221.2 - La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove:

a) Dressage: esecuzione di una serie di movimenti in piano di liv. E appositamente dedicato giudicata da una commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato - commento della prova svolta;

b) Salto Ostacoli: percorso h. max. m.1.00 – 10 salti –2 combinazioni – 1 linea (senza compito) – giudicato, secondo un’apposita scheda, da una commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato - commento della prova svolta;

c) Cross Country: giudicata secondo un’apposita scheda; h. max. m.0.90 ca – 8 salti – acqua – percorso minimo di mt 1.000 - commento della prova svolta.

d) Conduzione di una ripresa di lavoro in piano, su ostacoli e di cross country: commento del lavoro svolto.

Le prove pratiche di cui alle lettere a) b) c) potranno essere sostenute, ai sensi di quanto disposto al Libro I/Titolo VIII/art. 134, al termine delle UD 3 Dressage 1 – 4 Salto Ostacoli 1, 5 Completo 1.

Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina, solamente per quanto riguarda le imboccature, le bardature e la tenuta. Le prove a cavallo dovranno essere sostenute con lo stesso cavallo, salvo deroga della Commissione d’esame per comprovati motivi. Art. 222 – Esame Privatisti È possibile l’acquisizione della qualifica di Istruttore Federale di 1° livello con ammissione diretta agli esami di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti integrativi:

222.1 Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, nelle discipline olimpiche seguenti: a) 2 categorie di dressage minimo di livello E serie 400 con percentuale minima del 60%; b) 5 risultati in categorie di altezza mt120/125 e/o superiori, portate a termine con 0 o 4 penalità, di cui almeno 2 ctg. 125. Oppure 222.2 Numero 2 cat. CN2*, CCI2* (S o L) e/o CN3* ciascuna, con i seguenti risultati tecnici:

a) Oppure Prova di Dressage: almeno il 55% del punteggio massimo conseguibile

b) Cross Country Country: Netto agli ostacoli • Cat. CN2* o CCI2* (S o L): non più di 18 penalità sul tempo prescritto, o non più di 45 secondi sul miglior tempo nel caso nessun binomio rientri nel tempo prescritto. • Cat. CN3*: non più di 24 penalità sul tempo prescritto, o non più di 60 secondi sul miglior tempo nel caso nessun binomio rientri nel tempo prescritto.

c) Prova di S.O.: non più di 16 penalità agli ostacoli.

Oppure 222.3 Possesso di autorizzazione a montare di 2° grado

Programma d’esame come da precedente articolo.

CAPO II

ISTRUTTORE FEDERALE DI 1° LIVELLO DRESSAGE

Art. 226 – Acquisizione della qualifica La qualifica di Istruttore Federale di 1° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di 7 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d’esame.

Art. 227 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo Oltre a quanto disposto al Titolo II artt. 104 e 106 del Libro I del Regolamento della Formazione, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno essere in possesso di: a) Autorizzazione a montare di 1° o 2° grado Dressage - 1° grado discipline olimpiche o superiore b) Qualifica di O.T.E.B. o di O.T.E.D., Istruttore Federale di Base, Istruttore Federale di Base Dressage

Art. 228 – Percorso formativo È composto da unità didattiche con valutazione indipendente, anche programmabili e frequentabili singolarmente, che devono essere superate tutte con esito positivo: (..........) – Esame

229.1 La prova teorica consiste:

a) Nella presentazione di una tesi (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136)

b) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alla disciplina del dressage;

c) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e regolamentazioni federali.

229.2 La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove:

a) Esecuzione di un test che prevede una serie di movimenti di liv. F giudicato da una commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato NOTA: coloro che hanno partecipato a CDI 3* in categorie senior livello Grand Prix, sono esentati dalla prova pratica; dovranno comunque effettuare il commento di una prova in piano svolta da altro candidato.

b) Conduzione di una ripresa di lavoro in piano: commento del lavoro svolto

Art. 230 – Esame Privatisti

È possibile l’acquisizione della qualifica di Istruttore Federale di 1° livello Dressage, con ammissione diretta agli esami di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti integrativi:

• Esperienze agonistiche in dressage: minimo 5 categorie di livello M o superiori Programma d’esame come da precedente articolo, eccetto che per la prova pratica, consistente nell’ esecuzione di un test che prevede una serie movimenti di livello M giudicati da una commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato.

 

TITOLO III

CAPO I ISTRUTTORE FEDERALE DI 2° LIVELLO

Art. 238 –

Esame 238.1 - La prova teorica consiste:

a) Nella presentazione di una Tesi (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136)

b) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alle tre discipline olimpiche;

c) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e regolamentazioni federali.;

d) In alcune domande sugli aspetti legali e amministrativi legati alla professione dell’istruttore ed alla gestione dell’attività di un’associazione sportiva degli sport equestri.

238.2 - La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove:

a) Dressage: esecuzione di una serie di movimenti in piano di liv. F appositamente dedicato, giudicato da una commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato - commento della prova svolta;

b) Salto Ostacoli: percorso h. max. m.1.10 – 10 salti – 2 combinazioni – 1 linea, giudicato da una commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato –

c) Cross Country: giudicato secondo un’apposita scheda da una commissione formata da uno/due esaminatori; h. max. m.1.05 ca. – 8 salti –– acqua – percorso minimo di mt 1.000,00 - commento della prova svolta;

d) Conduzione di una ripresa di lavoro in piano, su ostacoli e di cross country: commento del lavoro svolto;

Le prove pratiche di cui alle lettere a) b) c) potranno essere sostenute, ai sensi di quanto disposto al Libro I/Titolo VIII/art. 134, al termine delle UD 10 Dressage 2 – 11 Salto Ostacoli 2, 12 Completo 2.

Le prove a cavallo dovranno essere sostenute con massimo due cavalli; qualora intervengano eventi eccezionali che potessero impedire quanto sopra esplicitato, la Commissione prenderà gli opportuni provvedimenti

 Art. 239 –

Esame Privatisti

E’ possibile l’acquisizione del Qualifica di Istruttore Federale di 2° livello con ammissione diretta agli esami come Privatista, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti integrativi dell’art. 236, (fatta eccezione per i punti b) e c):

239.1 essere in possesso almeno di Autorizzazione a montare 1° grado Discipline Olimpiche (non di specialità) o superiore da almeno 5 anni;

239.2 Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, in almeno una delle discipline olimpiche seguenti:

a) Salto ostacoli: 5 risultati in categorie di altezza mt 130/135 portate a termine con 0 o 4 penalità, di cui almeno 2 ctg. 135. Oppure

b) Concorso Completo: 3 categorie CN2* (ex cat. CNC1*) di concorso completo portate a termine ottenendo il MER FEI (Minimum Eligible Requirement).

Oppure

c) Possesso di autorizzazione a montare di 2° grado

Programma d’esame come da precedente articolo.

Art. 246 –

Esame 246.1 - La prova teorica consiste:

a) Nella presentazione di una tesi (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136)

b) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alla disciplina del dressage;

c) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e regolamentazioni federali.

246.2 - La prova pratica consiste:

a) esecuzione di un test che prevede una serie di movimenti di liv. M giudicato da una commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato NOTA: coloro che hanno partecipato a CDI 3* in categorie senior livello Grand Prix sono esentati dalla prova pratica; dovranno comunque effettuare il commento di una prova in piano svolta da altro candidato.

b) Conduzione di una ripresa di lavoro in piano: commento del lavoro svolto

Art. 247 – Esame Privatisti

È possibile l’acquisizione del Qualifica di Istruttore Federale di 2° livello Dressage, con ammissione diretta agli esami di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti integrativi dell’art. 244, (fatta eccezione per i punti b) e c):

a) Possesso di Autorizzazione a montare di 1° o 2° grado Dressage - 1° grado discipline olimpiche o superiore da almeno 5 anni

b) Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, comunque non antecedenti all’anno 1991, in almeno 5 categorie Prix Saint Georges o superiori con percentuale minima conseguita del 62%

Programma d’esame come da precedente articolo, eccetto che per la prova pratica, consistente nell’ esecuzione di un test che prevede una serie movimenti di livello Prix Saint Georges appositamente dedicato, giudicato da una commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato.

TITOLO IV

CAPO I ISTRUTTORE FEDERALE DI 3° LIVELLO

Art. 254 –

Esame 254.1 La prova teorica consiste:

a) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alle tre discipline olimpiche, con alto grado di approfondimento;

b) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e regolamentazioni federali.

c) In alcune domande sugli aspetti legali e amministrativi legati alla professione dell’istruttore ed alla gestione dell’attività di un’associazione sportiva F.I.S.E..

254.2 La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove,

a) Dressage: esecuzione di una serie di movimenti in piano di liv. M appositamente dedicato giudicato da una commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato

b) Salto Ostacoli: percorso di h. max. m.1.20 – 10 salti –2 combinazioni – giudicato, secondo un’apposita scheda, da una commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato – commento della prova svolta

c) Cross Country: giudicata secondo un’apposita scheda; h. max. m.1.10 – 8 salti – 2 dislivelli – acqua – percorso minimo di mt 1.000,00 - commento della prova svolta.

d) Conduzione di una ripresa di lavoro in piano, su ostacoli di concorso ippico e di cross country: commento del lavoro svolto

Le prove pratiche di cui alle lettere a) b) potranno essere sostenute, ai sensi di quanto disposto al Libro I/Titolo VIII/art. 134, al termine delle UD 20 Dressage 3 – 21 Salto Ostacoli 3.

Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina, solamente per quanto riguarda le imboccature, le bardature e la tenuta. Le prove a cavallo dovranno essere sostenute con massimo due cavalli, salvo deroga della Commissione d’esame per comprovati motivi.

Art. 255 – Esame Privatisti E’ possibile l’acquisizione del Qualifica di Istruttore Federale di 3° livello a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti integrativi del presedente art. 252: Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, in almeno una delle discipline olimpiche seguenti:

a) Salto ostacoli: 5 cat. di altezza mt 1.40 portate a termine con 0/4 penalità;

Oppure

b) Concorso completo: minimo 3 CN3* e/o CCI3* (S o L) portate a termine ottenendo il MER FEI(Minimum Eligible Requirement);

 

 CAPO II

ISTRUTTORE FEDERALE DI 3° LIVELLO DRESSAGE

Art. 263 –

Esame 263.1 La prova teorica consiste:

a) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alla disciplina del dressage;

b) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e regolamentazioni federali.

263.2 La prova pratica consiste:

a) Nell’esecuzione di un test che prevede una serie di movimenti di liv. M giudicato da una commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato NOTA: coloro che hanno partecipato a CDI 3* in categorie senior livello Grand Prix sono esentati dalla prova pratica; dovranno comunque effettuare il commento di una prova in piano svolta da altro candidato.

b) Conduzione di una ripresa di lavoro in piano: commento del lavoro svolto

Art. 264 – Esame Privatisti

È possibile l’acquisizione del Qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Dressage, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti integrativi:

a) Possesso di Autorizzazione a montare di 1° o 2° grado Dressage - 1° grado discipline olimpiche o superiore da almeno 5 anni

b) Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, comunque non antecedenti all’anno 1998, in almeno 5 categorie Prix Saint Georges o superiori con percentuale minima conseguita del 65%.

Programma d’esame come da precedente Capo I, eccetto che per la prova pratica, consistente nell’ esecuzione di un test che prevede una serie movimenti di livello Prix Saint Georges appositamente dedicato, giudicato da una commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato.

Art. 265 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi E’ possibile richiedere il rilascio della qualifica di Istruttore di 3° livello Dressage in base ai risultati agonistici conseguiti dai propri allievi, valorizzati come da seguente tabella a punti. Il totale dei punti da conseguire è di 750, acquisiti con allievi children/pony/juniores/young riders, con un massimo di 250 punti per allievo. I risultati sono ritenuti validi dall’anno 2006. La nomina è diretta ed avviene previa presentazione del curriculum e ratifica delibera del Consiglio