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Affiliazione: Istruttore di federale di 1° livello

Limitazione rilascio o rinnovi autorizzazione a montare di 1° e 2° grado a minorenni

La Federazione Italiana Sport Equestri ricorda che, ai sensi della normativa federale vigente (Libro II – Titolo II – Capo I art. 220 “Competenze”), l’Ente affiliato che ha conferito la titolarità a un Istruttore di 1° livello per ottenere l’abilitazione alle Discipline Olimpiche può rilasciare o rinnovare a minorenni solo la Patente A o il Brevetto. Non sussistono, invece, limitazioni per atleti maggiorenni.

Si ricorda che anche la semplice presenza di un Istruttore o Tecnico federale di 2° o 3° livello nella “griglia” di affiliazione, non permette all’Ente stesso di rinnovare o rilasciare ad atleti minorenni l’Autorizzazione a montare di 1° o di 2° grado.

Quest’ultima operazione è consentita esclusivamente quando viene conferita all’Istruttore Federale di 2° o 3° livello la titolarità dell’Ente e quindi secondo le norme federali, quell’Istruttore o Tecnico assume la responsabilità sportiva dell’Ente stesso (c.d. firma).

Ricordiamo altresì che un Istruttore o Tecnico federale di 2° o 3° livello possono assumere la titolarità di un solo Ente affiliato.