Su indicazione della Direzione Sportiva, il Dipartimento Promozione e Sviluppo della FISE informa che sono state recentemente apportate modifiche ai seguenti testi normativi federali consultabili al seguente link https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html:
Libro VIII – DAM Autorizzazioni a montare
• Art. 383.21: È stato esteso il domicilio sportivo presso i Gruppi Sportivi dei Corpi Militari o Civili dello Stato agli atleti Under 21.
• Rilascio Patente Brevetto (discipline olimpiche): È stato specificato con maggiore chiarezza il percorso di rilascio, comprendente la categoria Welcome CN50.
• Rilascio Patente Brevetto e 1° Grado (discipline olimpiche): Esplicitata la possibilità di rilascio agli atleti iscritti al 3° e 4° corso delle Scuole Federali di Sport Equestri, sia Under che Over 18.
• Dressage: Le categorie sono state allineate al regolamento nazionale attualmente in vigore.
• Endurance: Nel processo di rilascio delle patenti Brevetto e 1° Grado è stato inserito il percorso tecnico dedicato alle Scuole Federali di Sport Equestri Endurance.
Libro VI – Manifestazioni Sportive
• Art. 308.3:
Definito il calendario delle manifestazioni nazionali di competenza di F.I.S.E. Centrale, ciascun Consiglio Regionale, per le proprie competenze, avvia la procedura per la formazione del calendario regionale con la medesima sequenza di cui all’art. 308.2.
Le Manifestazioni di Interesse Regionale possono essere inserite in calendario – dai singoli Comitati Regionali - in concomitanza con manifestazioni di interesse nazionale della stessa disciplina, a condizione che la distanza fra gli impianti dove si svolgono le due manifestazioni sportive sia superiore a 300 km, misurati con riferimento al percorso più breve su Google Maps. Laddove la distanza sia inferiore ai 300 km, il Comitato Regionale deve preliminarmente chiedere nulla osta all’inserimento in calendario alla Direzione Sportiva Nazionale. Dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni contenute nei programmi di disciplina e nelle circolari di calendario.
• Nuovo Art. 317.5:
Le quote di altri eventuali servizi accessori offerti dal Comitato Organizzatore per Manifestazioni sportive che si svolgano in Italia, quali quelli di cui al precedente art. 313.3 (a mero titolo di esempio: area parcheggio van attrezzata con presa energia elettrica; balle di paglia o trucioli; balle di fieno; ecc.) possono essere addebitate all’atleta esclusivamente laddove detta fornitura sia stata effettivamente richiesta dall’atleta, o dal proprietario o detentore del cavallo atleta, o da persona che agisce per conto di uno di questi.
Libro VII – Norme generali relative a Cavalieri e Cavalli Atleti
• Art. 364.1 (modificato):
Sotto pena di squalifica i cavalli, per essere iscritti, per partecipare ed accedere a qualsiasi titolo alle manifestazioni di qualsiasi tipo, devono essere iscritti, al Ruolo federale del cavallo, secondo quanto previsto dall’apposita normativa di cui al Libro I e al Libro VII del presente Regolamento Generale, con obbligo di annotazione della destinazione finale non DPA ed essere in regola con le prescritte vaccinazioni con scadenze successive alla data dell’ultimo giorno della Manifestazione, e con quanto richiesto dalle leggi in vigore. Il Presidente di Giuria, il Veterinario di Servizio, la Segreteria di Concorso, hanno facoltà di richiedere all’atleta il deposito presso la Segreteria di Concorso dell’originale del documento di identificazione dell’equide, che ha dato luogo all’iscrizione dello stesso al Ruolo federale del cavallo, per ogni controllo che fosse ritenuto utile per identificare il cavallo, verificarne la regolarità della prescritta documentazione sanitaria (a titolo di esempio: vaccinazioni, annotazione della destinazione finale non DPA, certificato di misurazione Pony).
Pertanto, il cavallo per essere ammesso nell’area della Manifestazione deve sempre essere accompagnato dall’originale del documento di identificazione dell’equide di cui deve disporre l’atleta, o l’istruttore dello stesso quando under 18.
La regolarità della vaccinazione è attestata da apposita annotazione da parte del medico veterinario sul passaporto dell’equide, o – solo in via subordinata e provvisoria - con specifica autonoma certificazione rilasciata da medico veterinario. La mancata regolarità delle sopradescritte prescrizioni comporta la squalifica del cavallo dalla gara, ove comunque avesse partecipato.
Laddove la vaccinazione fosse attestata da certificazione del medico veterinario e non annotata nel passaporto, il Presidente di Giuria annota nel passaporto (pagina delle vaccinazioni) un warning invitando il proprietario o detentore del cavallo atleta a far apporre la annotazione sul passaporto entro il termine di 30 giorni.
Superato detto termine e in assenza di detta annotazione, il cavallo atleta non potrà partecipare ad alcuna successiva manifestazione sportiva, sino all’annotazione sul passaporto dell’avvenuta vaccinazione. La previsione di detto articolo si applica anche quando difforme o in contrasto con altri regolamenti federali.