Carissimi,
sono con la presente ad inviarVi gli aggiornamenti del DPCM del 3 novembre che entrerà in vigore nella giornata di venerdì 6 novembre.
Abbiamo fatto predisporre dal nostro consulente amministrativo, dott. Giampiero Sammartini, anche un piccolo vademecum sui possibili aiuti che lo Stato sta predisponendo per le attività che hanno subito una sospensione o una riduzione delle attività.
RingraziandoVi per la collaborazione e certo che in questo momento di crisi uniti vinceremo, Vi porgo i miei più cordiali saluti.
f.to Il Presidente
Massimo Giacomazzo
Il DPCM 3 novembre 2020, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e che sarà in vigore da domani, venerdì 6 novembre, fino al 3 dicembre, contiene restrizioni modulate in base ai dati delle singole Regioni.
Il DPCM individua solo le misure per le rispettive aree (area rossa: scenario di massima gravità e livello di rischio alto; area arancione: scenario di elevata gravità e livello di rischio alto; area gialla: resto del territorio nazionale), ma non quali Regioni ne fanno parte.
Il tipo di scenario presente in ciascuna Regione è stato invece definito da un’ordinanza del Ministro della Salute firmata ieri da Speranza, ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La decisione è stata però anticipata da Conte:
- appartengono all’area rossa Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta;
- appartengono all’area arancione Puglia e Sicilia;
- sono dunque in area gialla Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Senza pretendere di essere esaustivo, sottolineo alcuni aspetti per quanto riguarda l’area d’interesse “gialla”: oltre alle restrizioni già in vigore, è previsto il divieto di circolare dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute e la raccomandazione a non spostarsi se non per i medesimi motivi anche durante il giorno; inoltre, tra l’altro, la chiusura di musei e mostre.
È stato anche annunciato che il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare già stasera un nuovo decreto legge, che introdurrà ulteriori indennizzi in aggiunta a quelli previsti dal “c.d. decreto ristori” d.l. 28.10.2020 n. 137 (G.U. 28.10.2020 n. 269), che ricordo sinteticamente.
- Contributo a fondo perduto per le “imprese” dei settori oggetto delle restrizioni e riportati nella tabella allegata al decreto.
Tra questi quelli che possono riguardare le associazioni (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) sono cod. 931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti, cod. 931190 Gestione di altri impianti sportivi nca, cod. 931200 Attività di club sportivi, cod. 931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi e cod. 931999 Altre attività sportive nca.
Ad esempio, però, il codice 85.51.00, riferito ai corsi sportivi e ricreativi, non appare nella tabella allegata.
Si dovrà possedere una partita iva attiva alla data del 25 ottobre 2020. Attivazioni successive non consentiranno l’accesso al contributo.
Sono, quindi, escluse da tale aiuto le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività in favore dei propri associati e, come tali, non dotate di partita Iva.
Le ASD e SSD che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal precedente “c.d. decreto rilancio” riceveranno l’accredito diretto sul conto corrente; le altre che non hanno già richiesto il contributo sulla base delle precedenti norme emergenziali dovranno ripresentare la domanda sulla base dei criteri indicati dall’articolo 25 D.L. 34/2020.
- Fondo previsto presso l’Istituto per il credito sportivo al fine di erogare contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dallo stesso istituto o da altre banche per le esigenze di liquidità delle sportive.
L’articolo 3 costituisce un apposito fondo di 50 milioni di euro per il sostegno delle ASD e SSD. I criteri di ripartizione delle risorse saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.
- Credito di imposta sugli affitti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, sempre per le attività indicate dai codici Ateco espressamente elencati, ma senza requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi e il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
Anche in questo caso la norma usa il termine “imprese” e sarà necessario attendere circolari interpretative per capire se possano rientrare in tale definizione anche le ASD; nessun dubbio, invece, per le società sportive dilettantistiche.
- Indennità pari a 800 euro in favore “dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso … le società e associazioni sportive dilettantistiche … i quali in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”.
L’emolumento non concorrerà alla formazione del reddito ma non potrà essere riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro o del reddito di cittadinanza. Si considerano redditi da lavoro che escludono dal diritto di percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 Tuir, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni a essi equiparati con esclusione di quello di invalidità.
I soggetti che hanno già beneficiato di detta indennità per i mesi da marzo a giugno non dovranno fare alcun adempimento e riceveranno il bonifico da “Sport e Salute” direttamente sul conto corrente senza necessità di ulteriore domanda.
Chi non l’avesse presentata ritenendo di averne diritto potrà farlo per il mese di novembre, unitamente alla autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti entro il 30 novembre sulla apposita piattaforma di “Sport e Salute”.
- Voucher per il controvalore dei biglietti acquistati in prevendita per manifestazioni sportive originariamente a calendario alla presenza di pubblico nel periodo 24 ottobre-31 gennaio 2021 (p.e. Fieracavalli Verona).
- Cancellazione della seconda rata IMU.
- Proroghe al 10 dicembre per la presentazione del modello 770, della cassa integrazione, con un parziale esonero da contributi previdenziali, della sospensione della possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.