LogoFISELa Federazione Italiana Sport Equestri informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023 il D.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, c.d. “Correttivo bis” (Consulta QUI, ma consulta anche Chart del Dipartimento dello Sport QUI), che introduce importanti novità alla Riforma dello Sport in vigore dal 1° luglio 2023.

 

In particolare, le modifiche apportate al D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, in vigore dal 05 settembre (Consulta QUI l'aggiornamento), relative al Lavoro Sportivo hanno riguardato:

 

Nozione

 

- Sono lavoratori sportivi gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici, i direttori sportivi, i preparatori atletici e i direttori di gara, e gli altri tesserati che svolgono, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo e a fronte di un corrispettivo, una mansione che sulla base dei regolamenti tecnici delle FNS (federazioni sportive nazionali), DSA (discipline sportive associate) ed EPS, è necessaria per lo svolgimento di attività sportiva. Le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

- Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

 

- Non rientrano nel lavoro sportivo le collaborazioni a carattere Amministrativo Gestionale;

 

- Il nuovo limite di presunzione del contratto di lavoro autonomo sportivo viene stabilito in 24 ore settimanali

 

- Dipendenti pubblici: possono prestare la loro attività in qualità di: 

 

- volontari, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza; 

 

- lavoratori sportivi “remunerati”, previa autorizzazione dell’Amministrazione pubblica di appartenenza che può manifestarsi anche nella forma del silenzio assenso decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’Amministrazione. Tale autorizzazione non è necessaria per il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e per gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.

 

Aspetti Tributari, previdenziali e Assicurativi 

 

- INAIL: esenzione per i cococo sportivi in quanto già coperti dalla tutela dell’obbligo assicurativo art. 51 L. 289/2002

- INPS: 

- i versamenti relativi a compensi ai collaboratori sportivi corrisposti tra Luglio e Settembre 2023, che potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023;

 

- contributo alle ASD/SSD di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi co.co.co. (erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023) alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con ricavi 2022 non superiori a 100mila euro.

 

- IRAP: esclusione dalla base imponibile IRAP per i compensi dei co.co.co. erogati fino alla soglia stabilita di € 85.000,00.

 

- Gli adempimenti, che possono essere effettuati in via telematica anche a mezzo del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, inerenti a:

 

- co.co.co sportive dilettantistiche: per il periodo di prima applicazione da Luglio a Settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023 mentre i termini ordinari prevedono che le comunicazioni al centro per l'impiego possono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio della collaborazione. La busta paga diviene obbligatoria superata la soglia dei €.15.000. La comunicazione "Unilav" deve essere inviata in ogni caso, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

 

- direttori di gara: le comunicazioni ai centri per l’impiego sono effettuate per cicli cumulativi di (massimo) 30 prestazioni, in un arco temporale non superiore a tre mesi, entro 30 giorni dal termine di ogni trimestre.

 

Prestazioni occasionali:

 

- le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa in vigore.

 

In considerazione delle modifiche apportate dal Correttivo Bis sono state aggiornate di seguito le prime linee guida per i pagamenti, la circolare e la modulistica, presenti anche nella Sezione Area Fiscale del Sito federale raggiungibile da QUI

 

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La Riforma dello Sport è in vigore dal 1° luglio 2023. Importanti novità interessano il settore del lavoro sportivo e Fise, per favorire le attività federali e dei circoli affiliati, intende fornire le prime indicazioni per i pagamenti di compensi, rimborsi spese, premi, e contributi, ai Cococo sportivi ed ai Volontari il cui trattamento tributario, previdenziale ed assicurativo è riepilogato nella circolare allegata.

 

COMPENSI

Interessa tutti coloro che operano nell’ambito sportivo e ricevono compensi e/o indennità comunque denominati, sono soggetti alla nuova normativa. I soggetti che erogano i compensi e le indennità dovranno porre attenzione ad acquisire dai prestatori l’attività, per ogni singola prestazione da pagare (riferita a una o più giornate cumulate, o ad un periodo determinato) la relativa autocertificazione.

    1. NON superiori ad 5.000 euro annui (NO IRPEF, INPS ED INAIL): in tal caso è possibile procedere a pagamenti esentasse (importo intero, senza applicazione di ritenute) sulla falsariga di quanto fatto ante-riforma dello Sport in quanto non è richiesta la busta paga;
    2. Da 5.001 euro e sino a 15.000 euro annui (NO IRPEF ed INAIL; SI INPS): in tal caso occorre stimare l’importo netto da corrispondere al collaboratore, salvo conguaglio (non è prevista la predisposizione di una busta o cedolino paga), utilizzando il foglio excel allegato [LINK] “Modello Ricevuta CoCoCo” [compilando solo le celle in bianco]. Successivamente, in base a quanto auspicabilmente sarà definito nel correttivo, si procederà a effettuare il conguaglio con i relativi adempimenti e versamenti INPS ed INAIL.
    3. Da 15.001 euro annui (SI IRPEF, INPS e NO INAIL): in tal caso occorre stimare l’importo netto da corrispondere al collaboratore, salvo conguaglio in busta paga, utilizzando il foglio excel allegato “Modello Ricevuta CoCoCo” [compilando solo le celle in bianco]. Successivamente, in base a quanto auspicabilmente sarà definito nel correttivo, si procederà a effettuare il conguaglio con i relativi adempimenti e versamenti IRPEF, INPS ed INAIL.  

 

Poiché la decorrenza della Riforma dello Sport dal 1 luglio u.s., per il solo anno 2023, i limiti d’importo citati ai precedenti punti per le ritenute INPS si fa riferimento ai compensi ricevuti dal collaboratore dal 1° luglio. In riferimento invece al limite di esenzione annuo ai fini IRPEF il limite di esenzione di 15.000 euro va computato progressivamente sulla somme dei compensi o indennità percepiti dal collaboratore sin dal 1° gennaio del 2023: cioè, se una persona ha già percepito compensi nel corso del 1° semestre 2023, ha diritto all’esenzione fino al 30 giugno sui compensi fino a € 10.000 e dal 1° luglio su ulteriori € 5.000 (quindi sino al raggiungimento complessivo di 15.000 euro, sopra il quale si opererà la ritenuta).

 

  • Compensi/indennità per i Cococo sportivi tesserati NON residenti in Italia: in tal caso occorre determinare l’importo netto da corrispondere al collaboratore operando una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30% (articolo 24, comma 1-ter, DPR n. 600/1973); “FISE cococo dilettanti sportivi esteri"

 

  • I rimborsi spese a “piè di lista” (documentati), incluse le indennità chilometriche in base alle tabelle ACI di riferimento, per i Volontari NON retribuiti e per i Cococo sportivi, per trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza del percipiente restano esclusi da ogni tipo di tassazione e, pertanto, è possibile procedere ai pagamenti sulla falsariga di quanto fatto ante-riforma dello Sport.

 

  • I rimborsi spese forfettari ai Cococo sportivi vanno, di contro, trattati in base a quanto indicato per i Compensi/Indennità e quindi sommati ai compensi o indennità.

 

PAGAMENTO PREMI

  • Il pagamento di premi (montepremi di gara, trofei, ecc.) pagati da FISE o dai Comitati Organizzatori o Enti Sportivi, previa acquisizione della Dichiarazione per erogazione premi presente in allegato (dalla FISE/Comitati Regionali "Scarica QUI" o dai Comitati Organizzatori "Scarica QUI", prevede rispettivamente l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta al 4% o al 20%, indipendentemente dalla residenza del vincitore del premio.    

Gli eventuali premi di risultato, invece, previsti nei contratti di Cococo sportivi vanno trattati in base a quanto indicato per i Compensi/Indennità.

 

CONTRIBUTI A ENTI

  • Per i pagamenti dei Contributi corrisposti dalla FISE a Società/Allevatori/ASD/SSD, previa acquisizione dell’allegato modello di richiesta, è possibile procedere sulla falsariga di quanto fatto ante-riforma dello Sport.

 

REGOLE COMUNI AI PAGAMENTI

- Dipendenti di Amministrazioni pubbliche: possono prestare la loro attività in qualità di:

 

  • •volontari, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza;
  • •lavoratori sportivi “remunerati”, previa autorizzazione dell’Amministrazione pubblica di appartenenza che può manifestarsi anche nella forma del silenzio assenso decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’Amministrazione. Tale autorizzazione non è necessaria per il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e per gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida. 

 

Modalità di pagamento: i pagamenti ai Cococo sportivi per Compensi/indennità, inclusi Contributi forfettari alle spese, devono essere effettuati con strumenti tracciabili: bonifico bancario, assegno, o simile.

- AI titolari di partita iva, obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali, previa ricezione rispettivamente della fattura, continuano ad applicarsi le norme ante-riforma dello sport.  

- Il file excel “Modello Ricevuta CoCoCo” fornisce una stima dell’importo netto da corrispondere al Cococo sportivo e del relativo costo per la FISE/ASD/SSD al meglio delle informazioni ad oggi note e, relativamente alle addizionali, i dati di riferimento sono dell’annualità 2022. 

 

In allegato sono presenti anche i moduli in formato word per gli incarichi ai tecnici sportivi nella forma del Cococo sportivo di cui alla Riforma dello Sport che possono essere adattati con intestazione del soggetto conferente l’incarico (Federazione, ASD/SSD etc.) Scarica QUI lettera incarico singolo evento. Scarica QUI lettera incarico più eventi.

 

Per tenervi informati sulle novità della Riforma dello Sport è stata creata un’apposita sezione Riforma dello Sport d.lgs. 36/2021 sul sito federale nell’area fiscale (raggiungibile da QUI) dove è possibile trovare documentazione e modulistica che cureremo di aggiornare progressivamente.

 

Consulta la Circolare FISE