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LogoFISEEstesa al mese di giugno l'indennità per i collaboratori sportivi

 

Interessanti notizie per il mondo dello sport e dunque per il mondo degli sport equestri sono contenute nel Decreto Legge cd “Agosto”, approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di essere pubblicato in gazzetta Ufficiale. 

 

L’art. 11 del Decreto, infatti, estende al mese di giugno 2020 l’indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi. L’indennità è erogata direttamente da Sport e Salute nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità è rivolta ai collaboratori sportivi – con contratto di lavoro attivo già alla data del 23 febbraio 2020 - che a causa dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa.  

 

La seconda misura riguarda più da vicino l’attività delle società sportive professionistiche e delle società o associazioni dilettantistiche.

 

L’articolo 80 dello schema di DL Agosto, ad oggi ancora solo bozza, prevede un nuovo credito di imposta denominato “Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

 

In particolare, per gli investimenti pubblicitari, incluse sponsorizzazioni, in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e per un importo minimo di 10.000 euro, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione, pari al 50% degli investimenti effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

 

Le società e associazioni sportive dilettantistiche dovranno (i) essere iscritte al registro CONI, (ii) operare in discipline ammesse ai Giochi Olimpici, (iii) svolgere attività sportiva giovanili certificate, (iv) aver realizzato in Italia, nell’anno d’imposta 2019, ricavi per un importo compreso tra 200 mila euro e 15 milioni di euro e (v) non aver aderito al regime di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

 

Il contributo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

 

Le modalità ed i criteri per la concessione e l’utilizzo del beneficio, la documentazione richiesta, nonché i controlli e le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto della dotazione finanziaria, stanziata nella bozza di DL in euro 90 milioni, saranno definite in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La Federazione raccomanda comunque di verificare il testo finale della norma prevista dal DL, nonché il successivo DPCM al fine di verificare le condizioni e le modalità per l’accesso al credito d’imposta. 

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