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LogoFISEIl Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (consultabile QUI) fornisce ulteriori indicazioni, valide fino al 3 aprile p.v., per le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus Covid – 19 (Coronavirus).

 

La Federazione si propone di fornire informazioni utili ai propri tesserati e affiliati per aiutare a orientarsi per l’attività degli Sport equestri in questo difficile momento, senza però prevalere sulla gerarchia delle fonti del diritto che prevede la Legge, i Decreti ministeriali e le Ordinanze delle Autorità locali a cui tutti devono attenersi.

 

Invitiamo altresì i diretti interessati di valutare i singoli documenti e se necessario confrontarsi con le Autorità locali.

 

L’art. 1, comma 1 punto c), sospende a livello nazionale gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,  “resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 (in Lombardia: Bertonico, Castelpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini e in Veneto: Vò), e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi  e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”.

 

Il Decreto raccomanda anche che “le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”.

 

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)” ossia di “mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro”.

Il Decreto del 4 marzo 2020 quindi consente la prosecuzione delle manifestazioni e competizioni sportive e le attività di allenamento e, quindi, stage degli agonisti e le attività della Scuola solo se svolte all’aperto, senza presenza di pubblico e nel rispetto delle avvertenze indicate nel DPCM del 4 marzo 2020.  

 

L’art. 4, comma 3, del DPCM del 4 marzo 2020 precisa che “restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni,” e le misure di cui al decreto del 4 marzo 2020, “ove più restrittive si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista” dal DPCM del 4 marzo 2020.

 

Il DPCM 1 marzo 2020, prevede per la sola Regione Lombardia e la Provincia di Piacenza   all’art. 2, comma 3 punto a), la sospensione delle attività di base svolta all’interno dei centri sportivi, come poi meglio precisato dall’avviso del 2 marzo 2020 dell’Ufficio Sport del Ministero competente.

 

Circa le Regioni del Veneto, dell’Emilia e le Provincie di Pesaro, Urbino e Savona, già coinvolte nell’art. 2 del precedente DPCM 1 marzo 202, non sembrano - per quello che interessa gli Sport equestri - ravvisarsi prescrizioni ulteriori o più severe restrittive a quelle sopra fornite nel nuovo DPCM del 4 marzo 2020.

 

Si suggerisce, senza ambizione di esaustività:

  1. di controllare e limitare l’accesso alle figure previste “atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori” e per gli sport equestri anche alle figure prescritte dai regolamenti, come in via esemplificativa ufficiali di gara, personale di campo, segreterie, personale addetto al governo del cavallo atleta e personale sanitario e veterinario;
  2. interdire l’accesso a eventuali tribune, evitare che a bordo campo ci siano affollamenti di persone e preferibilmente che i presenti rispettino la distanza di un metro l’uno dall’altro;
  3. fare annunci tramite gli altoparlanti in uso sul rispetto delle prescrizioni e sensibilizzare i presenti a presenziare il tempo strettamente necessario allo svolgimento della propria gara o allenamento;
  4. affiggere cartelli indicanti le misure di prevenzioni indicate dall’allegato 1 del DPCM del 4 marzo 2020 (scarica QUI l’allegato);
  5. favorire il più possibile le attività all’aperto;
  6. limitare o escludere, ove possibile, l’utilizzo degli spogliatoi che -se utilizzati- con le prescrizioni previste;
  7. contingentare gli ingressi in aree di servizio chiuse in maniera da rispettare le distanze previste (esempio segreterie, bar, ecc.);
  8. se possibile mettere a disposizione soluzioni disinfettanti per le mani;
  9. utilizzare tutte le cautele ritenute opportune per attuare le prescrizioni previste.

 

Si precisa che gli Ufficiali di gara sono responsabili solo dell’applicazione dei Regolamenti federali per governare la manifestazione sportiva, invece il rispetto della Legge, dei Regolamenti e delle Ordinanze delle Autorità locali è attribuito principalmente agli esercenti gli enti affiliati e ai singoli tesserati uti singuli.

 

Si continua a raccomandare agli esercenti di impianti sportivi affiliati, agli organizzatori di gare e ai tesserati della Federazione il massimo senso di responsabilità per contribuire con il proprio comportamento al contrasto e contenimento del diffondersi del virus Covid – 19, cercando di sensibilizzare sul rispetto delle misure di prevenzione anche attraverso il proprio comportamento.

 

Sarà nostra cura fornire ulteriori aggiornamenti appena in possesso e, per evitare confusione, chiediamo ai tesserati di formulare eventuali richieste di chiarimento solo via mail all’indirizzo sosfise@fise.it . Dove sarà possibile cerchiamo di dare risposte. Vi chiediamo di evitare richieste telefoniche poiché non sono controllabili le fonti di risposta.

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